STATUTO

 

ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

 

E’ costituita con sede in Mariano Comense (CO), via San Martino 50, l’associazione di promozione “L’accademia della Carne Bovina di Razza Piemontese”, (di seguito “l’Accademia” o “l’Associazione”) ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

 

 

ART. 2 SCOPI ED ATTIVITA’

 

1. L’Accademia è un’associazione privata senza fini di lucro, apartitica, ideologicamente libera, che si ispira ai principi democratici della partecipazione di chiunque, in condizioni di parità per uomini e donne. Persegue il suo scopo attraverso l’attività gratuita dei suoi organi centrali e territoriali.

 

2. L’Accademia è un’associazione scientifico-culturale a carattere divulgativo, inerente i benefici dell’uso nell’alimentazione umana della carne bovina di razza piemontese. Persegue i principi di una giusta e corretta educazione alimentare, rivolta alla salute ed al benessere dell’uomo.

 

3. L’Accademia ha come scopo di informare il consumatore, attraverso fonti scientifiche ed accademiche, sui benefici dell’utilizzo della carne rossa di bovino di razza piemontese.

 

4. L’Accademia è un organo culturale, non a carattere commerciale, ma didattico, scientifico e divulgativo al fine di perseguire una corretta informazione inerente l’uso della carne rossa di bovino di razza piemontese.

 

5. L’Accademia mira a far rientrare la carne rossa di bovino di razza piemontese in un ampio progetto di educazione alimentare, che parte dall’infanzia per arrivare all’età senile, ridando il giusto posto all’interno della piramide alimentare all’elemento “carne” da troppo tempo denigrato, poco stimato e valorizzato.

 

6. L’Accademia si prefigge come scopo anche quello di rivalorizzare nutrienti fondamentali per l’alimentazione umana contenuti nella carne rossa di bovino piemontese, come le proteine di origine animale, il complesso vitaminico del gruppo B, e le fonti di ferro ed oligoelementi in essa contenute.

 

7. L’Accademia si impegna ad informare e ad aggiornare il consumatore, sugli sviluppi scientifici e medico-nutrizionistici che emergono dagli studi relativi all’uso della carne bovina di razza piemontese.

 

8. L’Accademia mira ad esaltare le caratteristiche culinarie e gastronomiche, della carne rossa di bovino di razza piemontese, in tutte le forme ed i tagli, proponendo e sperimentando nuovi accostamenti a piatti tipici della tradizione.

 

9. L’Accademia si avvale di tutte le figure professionali e le associazioni di categoria, che si riconoscono nello statuto, per la divulgazione della conoscenza delle proprietà della carne rossa di bovino di razza piemontese.

 

10. L’Accademia collabora con l’Associazione Allevatori di Bovini di Razza Piemontese (ANABORAPI), e con il Consorzio di Tutela della Razza Bovina Piemontese (COALVI) per la pubblicazione, la diffusione e la valorizzazione della carne rossa di bovino di razza piemontese.

 

11. L’Accademia può aderire ad Enti e Associazioni e stipulare con essi accordi di convenzione, purché detti Enti ed Associazioni perseguano analoghe finalità e non abbiano fini di lucro.

 

12. L’Accademia si impegna a supportare, mediante la consulenza di medici, biologi, agronomi, nutrizionisti, chefs, iniziative di promozione, divulgazione e valorizzazione della carne rossa di bovini di razza piemontese.

 

ART. 3 SOCI E ORGANI SOCIALI

 

1. Possono diventare soci dell'Accademia, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

La qualità di socio si perde per decesso, dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario e per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi primi due casi è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

2. Sono organi dell’Associazione:

A. l’Assemblea dei soci;

B. il Consiglio Direttivo

C. il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

 

A. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. La convocazione è effettuata mediante raccomandata, posta elettronica, fax o consegna a mano.

 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute e approva il bilancio consuntivo;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

 

B. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

nomina il tesoriere e il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e/o finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;

determina l’ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

conferisce procure generali e speciali;

instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; 

ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 3.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

 

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 

 

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

 

C. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può, con il parere favorevole del Consiglio di Presidenza, conferire la qualifica di Consigliere Onorario a personalità esterne all’Accademia di chiara fama o che abbiano acquisito particolari e significative benemerenze nei confronti dell’Accademia.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 

3. E’ facoltà dell’Assemblea nominare un revisore dei conti quale organo di controllo amministrativo-finanziario. Il revisore unico, di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente deve essere aderente all’Accademia. Rimane in carica per tre esercizi e per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica il bilancio consuntivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad esso. 

 

ART. 4 RISORSE ECONOMICHE

 

Eventuali versamenti, contribuzioni e donazioni, che il Consiglio di Presidenza ha facoltà di accettare, saranno destinati esclusivamente ad assicurare le attività dell’Accademia.

 

ART. 5 PATRIMONIO E BILANCIO

 

1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria:  il rendiconto economico e/o finanziario dell’esercizio trascorso o  il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

quote associative e contributi di simpatizzanti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

entrate  derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati;

proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazione.

3. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

5. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

 

ART. 6 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

 

1. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 3 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

 

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.